Fantasma alla pompa di benzina!!

Guarda questo fantastico video su MSN: Fantasma ripreso ad un distributore di benzina a Parma in Ohio

Fantasma ripreso ad un distributore di benzina a Parma in Ohio
Il proprietario di un distributore di benzina ha notato una strana immagine, catturata dalla sua telecamera di sicurezza! Un fantasma?

Modifica del clima tramite le scie chimiche - La Dottoressa Sandra Perlingieri denuncia

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La Dottoressa Sandra Perlingieri denuncia senza mezzi termini gli sconvolgimenti meteorologici che hanno investito gli Stati Uniti da costa a costa. Chiaro e diretto il discorso dell’autrice che individua una precisa causa in queste instabilità: le scie chimiche e tutti i loro parafernali. Quanto osservato nell’Unione può essere tranquillamente ripreso per immortalare la situazione europea: nel vecchio continente da mesi si succedono perturbazioni artificiali, alluvioni, brusche oscillazioni delle temperature, fenomeni atmosferici estremi culminanti in un totale stravolgimento dei cicli stagionali e biologici. Mentre, per via delle nevicate, molti aeroporti europei sono stati chiusi o parecchi voli sono stati cancellati, gli aerei chimici hanno continuato a decollare e ad incrociare per inseminare le nubi, in una sorta di diapason dell’”operazione Popeye”, l’azione bellica con cui, durante la guerra del Vietnam, l’aviazione statunitense riversò piogge torrenziali in Indocina. Mentre i suoli, ormai impregnati dalle preciptazioni, sono dilavati, i fiumi si ingrossano, straripando, i terreni franano e mentre tutto marcisce, il sole è costantemente nascosto da uno spesso strato di nuvole innaturali… Una perenne eclissi.

Il nostro tempo, scientemente cambiato, è ormai del tutto stravolto. Non assistiamo al riscaldamento globale che gli scienziati ed i media, controllati dalle corporazioni, stanno cercando in ogni modo di farci digerire, ma assistiamo alla distruzione volontaria del tempo, da costa a costa.

Il cosiddetto global warming non è mai stato basato sulla vera ricerca scientifica, ma su dati manipolati. Questa fandonia continua ad essere riportata, del tutto allegramente, da stazioni televisive asservite al sistema e da meteorologi compiacenti dei grandi media controllati. Dal Portland all’Oregon al Maine, nulla è come quello che era dieci o quindici anni fa. Sì, certo, il tempo cambia e può farlo in modo imprevedibile. Questo è un dato di fatto. Che cosa c'è di diverso? Ora abbiamo drammatiche altalene nei fenomeni atmosferici, a volte in meno di ventiquattro ore, mentre l'esercito statunitense afferma da tempo di voler "possedere il clima entro il 2025". Siamo tutti sacrificabili per questo obiettivo arrogante e criminale.

Sembra che questi cambiamenti climatici stiano accelerando. In molte parti del nord del New England (Vermont, New Hampshire, e Maine) lo scorso fine settimana del mese di dicembre, i giorni 11 e 12, le temperature hanno oscillato intorno agli 11, 15 gradi F. Stagni, laghi e fiumi si sono ghiacciati. E' tutto come dovrebbe essere, dato che l'inverno si avvicina. Sabato mattina presto, l'11, sfere bianche di grandi dimensioni, formate da "roba", hanno principiato a cadere dal cielo. Dunque tutto questo è cambiato anche a causa di palline bianche dalla forma anomala: il Dr Michael Castle la definisce "neve-perlite". La nostra tradizionale neve "vera" non c’è stata! Aveva anche un odore chimico ben distinto.

Da domenica 12, questa falsa ‘neve’ è caduta pesantemente ed ha ricoperto gran parte del New England settentrionale con alcune zone che ne hanno accumulato fino a 6 pollici. Poi, improvvisamente, domenica notte, ha cominciato a piovere forte. La temperatura è salita (in meno di 24 ore) come accadde negli anni '40 del XX secolo. Questa mattina, lunedì 13 dicembre, mentre continua a piovere, la temperatura alle 7 era di 52 gradi Farenheit! Ricordate, due giorni fa era di 11 gradi Farenheit. Il ghiaccio di stagni e fiumi si è sciolto rapidamente. Questa differenza di quasi 40 gradi di temperatura ha il potenziale delle alluvioni non-stagionali. Ora il disgelo è avvenuto in modo repentino. Questo non è naturale.

In una discussione con il dottor Castle questa mattina, è stata ventilata la possibilità che i venti che spirano da sud potrebbero portare la nuvola tossica contenente il solvente Corexit 9.500. Ciò è inquietante. C'è qualcuno che può provare tutto ciò?

Questo non è un clima strano prodotto da Madre Natura. Piuttosto è causato dalla deliberata e clandestina operazione di geo-ingegneria del clima del nostro pianeta con le scie chimiche tossiche e con altri metodi nefasti che stanno devastando la nostra atmosfera. Avremo inondazioni nel mese di gennaio nel New England? [...]

I ritmi biologici sono stati stravolti. Gli insetti sono già usciti. Una nuova generazione di coccinelle (di solito si vedono a fine maggio o all'inizio di giugno) e di mosche ci ronzano intorno, invece che dormire. L'erba è verde, invece del solito marrone-congelato. Si tratta di dicembre? Nel Pacifico nord-occidentale, copiose piogge cadono ogni giorno. Sì, questo è normale. Sentire "freddo nelle ossa" ogni giorno a causa dei venti e della pioggia. Il sole splende di rado su entrambe le coste. Una vera e propria stagione invernale sta scomparendo prima che cominci realmente, mentre gli aerei militari, privati e commerciali continuano a bombardarci con le scie chimiche ogni giorno. Sembra che ci sia una mistura di elementi chimici diversi a seconda delle differenti zone del paese. Alcuni rapporti fanno notare che il gennaio del 2011 potrebbe essere il più freddo dal 1740! Nella loro scellerata corsa volta ad avvelenare tutti noi, anche i nostri figli e nipoti saranno sacrificati. Questo è il loro piano.

Che cosa è successo ai vestiti invernali che li tenevano caldi? Cappotti, cappelli, guanti, sciarpe. Dove sono? In questi climi più freddi, perché i nostri bambini indossano vestiti estivi? Perché ci sono centinaia di migliaia di bambini nel nord-ovest del Pacifico e del New England vestiti così? Questo è completamente irrazionale!

Lo scorso inverno (dicembre 2009), ho visto centinaia di bambini delle elementari vestiti poveramente. Non voglio dire "a buon prezzo". Voglio dire abbigliamento invernale appena sufficiente per non sentire freddo nelle ossa. Il passato fine settimana, ho visto centinaia di bambini abbigliati come se ci fossero 80 gradi Farenheit fuori, invece di 15! Aggiungete a ciò che i genitori stanno sottoponendo i loro bambini (con un sistema immunitario incompleto e vulnerabile) al vaccino antinfluenzale stagionale, ora addizionato delle tossine avanzate del vaccino H1N1 del 2009. Si tratta di un fardello molto pesante per loro.

I ragazzi dei College non sono più intelligenti indossando le infradito, camicie striminzite e camicette, abiti inconsistenti. Cappotti? Nemmeno uno, ma giacche di cotone sottile, sì. I nostri figli sono avvolti in tessuti sintetici che non proteggono dal freddo. Indossare "pile" (realizzato con plastica riciclata spesso proveniente dalla Cina o con prodotti chimici a base di petrolio) o di altre fibre sintetiche non tiene i bambini al caldo. Si tratta di una truffa utile solo ad arricchire l'industria chimica a scapito delle generazioni di bambini.

Vuoi che i tuoi figli o nipoti siano "avvolti" in materie plastiche e vinili tossici? Le materie plastiche ed i vinili producono un gas che interagisce con sostanze ormonali contenute nel grasso corporeo con conseguenze nocive. I bambini sono più vulnerabili a questa esposizione! Le fibre naturali (lana, lino, canapa, cotone non trattato, non-geneticamente modificato) possono tenere tutti caldi ed isolati dal freddo e dall’umido. Ricordate: gran parte del cotone di oggi è pesantemente irrorato con pesticidi. Sono residui di veleno che rimane sui capi e sui tessuti finiti. [...] Il modo più malsano di vestire viene venduto come il migliore. I genitori ne sono all'oscuro. Questo ha una lunga tradizione, solo che ora ci sono i gravi problemi ambientali e sanitari che raramente sono trattati in riviste patinate come “Vogue” o “Elle”.

I genitori non solo hanno perso il loro giudizio, ma anche il buon senso. Ma come si può essere razionali, sottoposti come siamo all'assortimento delle scie tossiche, delle gocce di pioggia cariche di batteri, di funghi mutati, dall'inquinamento e da altri elementi pericolosi che circondano ogni nostro respiro? Noi tutti continuiamo ad essere cavie da laboratorio per il governo e per i militari. Questi veleni invisibili stanno esigendo un tributo da tutti noi. Ogni genitore che lascia all’aperto un bambino delicato sotto la pioggia avvelenata o sotto la neve creata chimicamente (per far infiltrare elementi tossici attraverso l’acqua nella pelle di un bambino: l'epidermide è il nostro organo più grande composto da una membrana permeabile) è un disinformato sul letale livello di questi veleni assortiti, mescolati con una serie sempre crescente di altri elementi di inquinamento pesante a cui siamo ormai tutti esposti quotidianamente in questo nuovo mondo di disordine, di menzogne e di inganni.

La sacra famiglia - Dall'Angelus del papa del 26/12/2010

Il Vangelo secondo Luca racconta che i pastori di Betlemme, dopo aver ricevuto dall’angelo l’annuncio della nascita del Messia, “andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia” (2,16). Ai primi testimoni oculari della nascita di Gesù si presentò, dunque, la scena di una famiglia: madre, padre e figlio neonato. Per questo la Liturgia ci fa celebrare, nella prima domenica dopo il Natale, la festa della santa Famiglia. Quest’anno essa ricorre proprio all’indomani del Natale e, prevalendo su quella di santo Stefano, ci invita a contemplare questa “icona” in cui il piccolo Gesù appare al centro dell’affetto e delle premure dei suoi genitori. Nella povera grotta di Betlemme – scrivono i Padri della Chiesa – rifulge una luce vivissima, riflesso del profondo mistero che avvolge quel Bambino, e che Maria e Giuseppe custodiscono nei loro cuori e lasciano trasparire nei loro sguardi, nei gesti, soprattutto nei loro silenzi. Essi, infatti, conservano nell’intimo le parole dell’annuncio dell’angelo a Maria: “colui che nascerà sarà chiamato Figlio di Dio” (Lc 1,35).

Eppure, la nascita di ogni bambino porta con sé qualcosa di questo mistero! Lo sanno bene i genitori che lo ricevono come un dono e che, spesso, così ne parlano. A tutti noi è capitato di sentir dire a un papà e a una mamma: “Questo bambino è un dono, un miracolo!”. In effetti, gli esseri umani vivono la procreazione non come mero atto riproduttivo, ma ne percepiscono la ricchezza, intuiscono che ogni creatura umana che si affaccia sulla terra è il “segno” per eccellenza del Creatore e Padre che è nei cieli. Quant’è importante, allora, che ogni bambino, venendo al mondo, sia accolto dal calore di una famiglia! Non importano le comodità esteriori: Gesù è nato in una stalla e come prima culla ha avuto una mangiatoia, ma l’amore di Maria e di Giuseppe gli ha fatto sentire la tenerezza e la bellezza di essere amati. Di questo hanno bisogno i bambini: dell’amore del padre e della madre. E’ questo che dà loro sicurezza e che, nella crescita, permette la scoperta del senso della vita. La santa Famiglia di Nazareth ha attraversato molte prove, come quella – ricordata nel Vangelo secondo Matteo – della “strage degli innocenti”, che costrinse Giuseppe e Maria ed emigrare in Egitto (cfr 2,13-23). Ma, confidando nella divina Provvidenza, essi trovarono la loro stabilità e assicurarono a Gesù un’infanzia serena e una solida educazione.

Cari amici, la santa Famiglia è certamente singolare e irripetibile, ma al tempo stesso è “modello di vita” per ogni famiglia, perché Gesù, vero uomo, ha voluto nascere in una famiglia umana, e così facendo l’ha benedetta e consacrata. Affidiamo pertanto alla Madonna e a san Giuseppe tutte le famiglie, affinché non si scoraggino di fronte alle prove e alle difficoltà, ma coltivino sempre l’amore coniugale e si dedichino con fiducia al servizio della vita e dell’educazione.
 
Qui il discorso completo:

Perla del giorno - Barzelletta - Il gatto nero e lo sfigato

"Un mio amico porta talmente sfiga che quando i gatti neri gli attraversano la strada si grattano energicamente i coglioni!!!!"

“La magistratura? La più grande minaccia per l’Italia”. Così D’Alema in un cablo Wikileaks

Ecco qui la dichiarazione del nostro grande statista, no questa volta non è Berlusconi, ma l'uomo della bicamerale, lo statista, il garantista e colui che ha permesso nel 96, con la bicamerale, che la mestastasi Berlusconi prendesse piede. (con il noto buonismo e dialogo)

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Ecco la notizia:

Scrive l’ambasciatore americano a Roma Ronald Spogli in un cablogramma targato Wikileaks e pubblicato da El Pais: ”Sebbene la magistratura italiana sia tradizionalmente considerata orientata a sinistra, l’ex premier ed ex ministro degli Esteri Massimo D’Alema ha detto lo scorso hanno all’ambasciatore (Usa, ndr) che la magistratura è la più grande minaccia per lo Stato italiano”.

E' un mondo difficile è vita intensa felicità a momenti e futuro incerto....

Canzone mitica:

Artista: Tonino Carotone
Titolo: Me Cago En El Amor
Titolo Tradotto: Soffro D'amore


E' un mondo difficile è vita intensa
felicità a momenti
e futuro incerto
il fuoco e l'acqua
con certa calma
serata di vento
e nostra piccola vita
e nostro grande cuore

Perchè crederò nell'amore
se non mi capisci non mi capiranno mai per come sono
perchè crederà nell'amore
se non mi capisci non mi capiranno mai per come sono
perchè crederò nell'amore
se mi tradisce e mi abbandona quando sono solo
non sappiamo bene tra me e te
e nonostante sembri che non abbia colpa, la colpa è dell'amore

E' un mondo difficile è vita intensa
felicità a momenti
e futuro incerto

non posso convincere il mio cuore
se io non ho dubbi e sono sicuro che lui ha tutta la ragione
non ucciderò questa sensazione
si, io la voglio, la desidero anche se mi provoca dolore
non voglio soffrire ma sono qui
sto soffrendo e non mi pento soffro d'amore

E' un mondo difficile è vita intensa
felicità a momenti
e futuro incerto
il fuoco e l'acqua
con certa calma
serata di vento
e nostra piccola vita
e nostro grande cuore

Perchè crederò nell'amore
se non mi capisci non mi capiranno mai per come sono
perchè crederà nell'amore
se non mi capisci non mi capiranno mai per come sono
perchè crederò nell'amore
se mi tradisce e mi abbandona quando sono solo
non sappiamo bene tra me e te
e nonostante sembri che non abbia colpa, la colpa è dell'amore

soffro d'amore
soffro d'amore
Vita mia

E' un mondo difficile


Il fallimento del Banco Emiliano Romagnolo

Che bello ora incominciano pure  fallire le banche in Italia, leggete qua:

Dal blog di Beppe Grillo:

http://www.beppegrillo.it/2010/12/il_crack_del_ba.html

Segnalazione

"Voglio segnalare che il Banco Emiliano Romagnolo è stato bloccato dalla Banca d'Italia e che tutti i conto correnti sono stati congelati per evitare che tutti ritirino i soldi. Stanno cercando di vendere la banca al gruppo Intesa, non si sa altro. E dicono che fino al 7 gennaio non si saprà nulla. Passeranno le vacanze di Natale serene, loro! E non per il freddo... Mi ritrovo come tante altre persone a non poter ricevere bonifici, stipendi, addebiti e neanche ritirare contanti allo sportello. Il tutto senza preavviso e tenendo tutto nascosto. Ancora sui giornali non si legge niente.Chiamate direttamente voi in banca per vedere che è tutto vero: 

0514135595 - 0514135539
Saluti" A.C. "

L’Italia richiede esame di Italiano per concedere il permesso di soggiorno

Non sarebbe male, anzi sarebbe caldamente apprezzato, anche a chi prende la cittadinanza italiana che debba superare lo stesso esame e forse qualcosa in piu'...

Notizia presa da qua


<...Gli immigrati dovranno richiedere un appuntamento via internet e saranno esenti solamente dirigenti, professori e investigatori ricercatori

Gli immigrati maggiori di 14 anni che vogliono ottenere il permesso di residenza per rimanere in Italia, non solo dovranno possedere tutti i documenti richiesti ma, da oggi, anche affrontare superare un esame di italiano.

Da oggi in Italia è entrato in vigore il decreto, presentato dal partito della Lega Nord e firmato dal Ministro degli Interni Roberto Maroni, e da quello dell’Istruzione Mariastella Gelmini, che obbliga gli immigrati che vogliono restare nel Paese a dimostrare di conoscere la lingua.

Gli immigrati dovranno prenotare l’esame via internet e dalla Prefettura di ogni città verrà comunicato loro la data e l’ora dell’esame nel giro di tre mesi.

L’esame di italiano consiste nella comprensione di brevi testi e di frasi di uso comune e gli immigrati dovranno totalizzare almeno l’80% del punteggio previsto.

Secondo tentativo

Se si supera l’esame, allora lo straniero potrà presentare la richiesta per ottenere il permesso di soggiorno. Nel caso in cui non si superi la prova, potrà ritentarla una seconda volta.

Non dovranno sostenere l’esame quegli immigrati che presenteranno documentazione che attesti la conoscenza della lingua o che posseggano titoli di studio di scuola italiana o abbiano seguito corsi universitari o master in italiano.

Non dovranno neanche sostenere l’esame quegli immigrati che si trovano in Italia lavorando come dirigenti di impresa, professori, ricercatori o traduttori.

Per questo, alcune università in collaborazione con il Ministero degli Esteri e dell’Istruzione hanno definito corsi gratuiti per gli stranieri.

Sebbene il maggior gruppo dell’opposizione, il Partito Democratico (PD) non si sia opposto all’esame, ha considerato necessario aumentare i corsi per stranieri e ha criticato l’idea di poter effettuare l’esame solo via Internet, dal momento che per molti immigrati è difficile avvalersi di questa possibilità....>

Fiducia Governo 14 dicembre 2010 - Discorso di Di Pietro IDV






Sottoscrivo ogni parola di quello che è stato scritto!


Finalmente signor presidente del Consiglio oggi inizia la fine del suo impero di cartapesta. Qualunque sia il risultato numerico del voto di fiducia, qualunque sia il numero di voti comprati, è chiaro che non ha più quella maggioranza politica che le permette di governare. Le piaccia o non le piaccia è arrivato al capolinea della sua esperienza politica. Non le rimane che rassegnarsi al suo destino, consegnarsi alla magistratura e come un Noriega qualsiasi farsi giudicare. Pavido, pavido presidente del Consiglio che fugge. Scappi alle Bahamas, vada anche lei a nascondersi perché altrimenti sarà processato ed è questo che vogliono i cittadini che in questi anni non si sono fatti infinocchiare dalla sua propaganda fascista. Lei si è messo a fare politica non per badare agli interessi dell’Italia ma per risolvere i suoi affari personali, soprattutto quelli giudiziari, fuggiasco Berlusconi. Fino a qualche tempo fa lo denunciavamo solo noi dell’Italia dei Valori e siamo stati chiamati giustizialisti, populisti, questurini, ed è stato pure coniato un termine da voi ritenuto dispregiativo: “dipietristi”. Quello che noi diciamo da anni ora l’hanno ammesso anche membri della maggioranza, a partire dal presidente della Camera Fini.
Lei pensa di lavarsi la coscienza dicendo che sono tutti comunisti, ma l’altro giorno, davanti a Montecitorio, hanno protestato i rappresentanti dei costruttori dicendo che sono stati presi in giro. Non vorrà dire, fuggitivo Berlusconi, che pure il presidente dell’associazione nazionale Costruttori edili, il dott. Buzzetti, sia un rivoluzionario comunista?
Ieri la guardavo, oggi fugge, mentre ieri era tutto tronfio, si sbrodolava nei suoi calzoni dicendo di essere il leader più popolare del mondo. Si è vero, di lei ne parlano tutti all’estero, ma è proprio per questo che noi ci vergogniamo di avere un presidente del Consiglio che fuori dall’Italia viene deriso, ridicolizzato, sbeffeggiato, messo all’angolo, trattato da buffone di corte. Noi, da italiani, ci vergogniamo di lei, specie quando va all’estero. Ci vergogniamo dello stesso premier che chiama la questura per dire di rilasciare la nipote di Mubarak, che definisce Putin un “dono di Dio” e Gheddafi “un leader della libertà”. Noi ci vergogniamo perché quando va all’estero fa vergognare l’Italia.
Noi dell’Idv ci vergogniamo di lei che compra, a suon di bigliettoni, il consenso e il voto di fiducia dei parlamentari. Si rende conto di quel che ha fatto? Ha subornato la mente e la coscienza di alcuni deputati approfittando delle loro debolezze esistenziali. Lei è un presidente del Consiglio e non può comportarsi in questo modo; è un delitto comprare il consenso parlamentare, nonché un atto moralmente deplorevole. Non mi venga a dire che non è reato perché la Costituzione garantisce i parlamentari nella loro libertà di voto. Ma dev’essere un voto davvero libero, un moto spontaneo di coscienza, senza condizionamenti e pressioni esterne e soprattutto non deve essere frutto di corruzione. Il voto non è più libero se, come ha fatto lei, viene venduto, scambiato, ricattato, costretto, indotto. Lei è moralmente riprovevole perché comprando il voto di alcuni deputati ha violentato la Costituzione e umiliato il ruolo del Parlamento, ha ridotto grandemente le condizioni minime di agibilità democratica in quest’Aula e nel Paese. Lei oggi deve affrontare la verità e non nascondersi dietro le sue bugie, come bugiardo e ipocrita è stato il suo discorso di ieri per chiedere la fiducia. Lei ha descritto un Paese delle meraviglie che esiste soltanto nella sua mente, nei suoi sogni narcisistici. Ha detto che ci sono 100 miliardi di euro messi a disposizione per rilanciare l’economia del Paese. Ma quali 100 miliardi di euro? Dove stanno? Chi li ha visti? Forse si riferiva ai suoi investimenti al sud di Antigua, ottenuti in cambio dell’annullamento del debito che quel Paese pirata aveva nei confronti dell’Italia. Perché lei è abituato a pagare con i soldi degli italiani i suoi affari. Così ha fatto e sta facendo con Gheddafi in Libia e con Putin in Russia.
Il Paese reale si trova in una situazione completamente diversa da quella che lei ha descritto. Provi a mettere fuori il naso da Palazzo Grazioli o da Montecitorio. All’esterno ci sono migliaia di persone stanche di essere prese in giro da lei e dal suo governo. Ieri mattina protestavano persino i poliziotti che sono stufi di pagarsi persino la benzina per inseguire i delinquenti. Ci sono studenti e docenti che non sono delinquenti per il solo fatto che protestano, signora Gelmini, ma sono giovani disperati ai quali avete tolto pure il futuro. E ancora ci sono i giovani senza contratto, ricattati dai vari Marchionne e strozzini di turno; ci sono i precari senza futuro di ogni categoria di lavoro. Fuori di qui non c’è il Paese delle meraviglie che lei ha descritto ma i giovani e meno giovani che hanno perso il lavoro o non l’hanno mai avuto, i cittadini dell’Aquila terremotati due volte, dal destino e dalle sue frottole, ci sono i bisognosi ai quali avete tolto la solidarietà, ci sono persone che vogliono un po’ di giustizia.
Fuori di qui, fuori da questo Parlamento e da questo governo perché avete ridotto l’Italia al Paese delle banane e prima se ne va, meglio è.

Wikileaks - morte di Litvinenko. La Russia sapeva del polonio


Le autorità russe erano sulle tracce dell’ex spia Alexander Litvinenko, morto nel 2006 a causa di un misterioso avvelenamento da polonio, ma furono dissuase dalla Gran Bretagna che definì la situazione ”sotto controllo”. E’ quanto emerge di documenti diffusi da Wikileaks e citati dal Guardian.
La nota,redatto da un membro dello staff dell’ambasciata Usa a Parigi, classificata come segreta e datata 26 dicembre 2006, riferisce di un incontro il 7 dicembre precedente tra un ex alto funzionario della Cia e un ex agente del Kgb, due settimane dopo la morte di Litvinenko.
Parla di ”una cena amichevole il 7 dicembre” con il diplomatico e ambasciatore per l’antiterrorismo Usa oltre che ex capo della Cia in Afghanistan, Henry Crumpton, e il rappresentante della presidenza russa Anatoly Safonov, durante la quale, commentando i recenti avvenimenti, Safonov sottolineò che ”le autorità russe a Londra erano tutto il tempo al corrente e sulle tracce di individui in possesso di sostanze radioattive in città, ma che le autorità britanniche avevano assicurato che la situazione era sotto controllo”.
Nel cablogramma il diplomatico americano commenta la conversazione sottolineando che le affermazioni di Safonov lasciavano ad intendere che la Russia ”non era coinvolta nell’uccisione , sebbene Safonov non ha fornito ulteriori spiegazioni.

Wikileaks - sul Vaticano: “Scarsa collaborazione in inchieste su pedofilia”

 WwWI cablogrammi fanno riferimento alle indagini sugli abusi in Irlanda. In altri dispacci diplomatici si parla del segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone: “E’ solo uno Yes man”. La reazione: “Sono opinioni di chi ha redatto i documenti”Il cardinal Tarcisio Bertone è uno “yes man” che non ha esperienza diplomatica. Wikileaks continua a pubblicare dispacci delle ambasciate. E per la prima volta le informazioni riguardano il Vaticano. A definire “yes man” il segretario di Stato Vaticano è il numero due dell’ambasciata statunitense presso la Santa Sede, Julieta Valls Noyes, in un dispaccio del 20 febbraio 2009 anticipato questa notte dal quotidiano spagnolo El Pais. E la diplomatica, secondo quanto si legge nel Pais, aggiunge: “Per esempio, parla solo l’italiano”.

Ma non è tutto, perché c’è un pacchetto di cablogrammi anticipato dal Guardian che riguarda questioni aperte e spinose come lo scandalo pedofilia. Così, stando alle informazioni raccolte dai rappresentanti diplomatici Usa presso la Santa Sede e comunicate a Washington, il Vaticano è stato giudicato poco disponibile a collaborare nell’ambito dell’inchiesta irlandese sugli abusi sessuali da parte di religiosi e ha manifestato resistenza non permettendo a suoi rappresentanti di testimoniare. La Santa Sede, poi, risulta seccata dal comportamento dell’Irlanda: “Le richieste della commissione Murphy hanno offeso molti in Vaticano (…) perchè sono state interpretate come un affronto alla sovranità della Santa Sede. I responsabili vaticani sono rimasti seccati dal fatto che il governo irlandese non si sia impegnato perchè la commissione seguisse le procedure standard nelle comunicazioni con la Città del Vaticano”, si legge nel dispaccio del 26 febbraio 2010 siglato dall’ambasciatore americano presso la Santa Sede Miguel H. Diaz.
Le informative indirizzate a Washington parlano anche di una profonda frattura tra il Vaticano e la Chiesa anglicana, un crisi che ha raggiunto il suo livello più profondo da 150 anni in seguito all’apertura del Papa alla conversione per gli anglicani che si oppongono al sacerdozio femminile. Un ‘apertura pericolosa che, a giudizio dell’ambasciatore britannico presso la Santa Sede citato nel cable, è talmente ‘inflammatory’ (provocatoria, ndr) “che potrebbe portare a discriminazioni e anche la violenza contro i cattolici in Gran Bretagna”. Ma c’è di più. E si arriva alla geopolitica. In uno dei cable anticipati dal Guardian si fa riferimento allo scetticismo mostrato da Joseph Ratzinger ancora cardinale, nel 2004, verso l’adesione della Turchia islamica all’Unione europea, a differenza della posizione di neutralità assunta dal Vaticano sulla questione. Viene poi rivelato il ruolo di Benedetto XVI che contribuì alla liberazione dei 15 marinai britannici catturati in Iran tre anni fane.
Immediata la reazione della Santa Sede: il contenuto dei documenti diffusi da Wikileaks riguardanti il Vaticano “riflettono le percezioni e le opinioni di coloro che li hanno redatti”, ha detto il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi (anche lui citato nei cable in cui è considerato uno dei pochi ad avere un blackberry, mentre i vertici del Vaticano sono definiti “tecnofobi”), che ha definito “grave” la pubblicazione di documenti riservati e confidenziali e ha poi aggiunto: “L’attendibilità delle informazioni diffuse da Wikileaks sulla Santa Sede va valutata con riserva e con molta prudenza”.

Riflessione del giorno

Guardate l’agricoltore – scrive san Giacomo –: egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina” (Gc 5,7-8). Il paragone con il contadino è molto espressivo: chi ha seminato nel campo, ha davanti a sé alcuni mesi di paziente e costante attesa, ma sa che il seme nel frattempo compie il suo ciclo, grazie alle piogge di autunno e di primavera. L’agricoltore non è un fatalista, ma è modello di una mentalità che unisce in modo equilibrato la fede e la ragione, perché, da una parte, conosce le leggi della natura e compie bene il suo lavoro, e, dall’altra, confida nella Provvidenza, perché alcune cose fondamentali non sono nelle sue mani, ma nelle mani di Dio. La pazienza e la costanza sono proprio sintesi tra l’impegno umano e l’affidamento a Dio.

Wikileaks - Motore di ricerca per accedere a documenti di Wikileaks

CableSearch, infatti, altro non è che un pratico motore di ricerca mediante cui accedere facilmente a tutti i documenti reperibili direttamente su Wikileaks, andando quindi a scandagliare a fondo un databae che, ad oggi, conta all’incirca 1000 pubblicazioni. 

Costituzione Italiana Integrale - Questa Sconosciuta

Chi di noi conosce almeno un po la nostra costituzione, vale veramente la pena rileggerla e vedere quanto è distante il nostro stato italiano dalla realtà quotidiana, nonostante che lo stato abbia le sue colonne portanti (teoricamente) solo su questa. Buona lettura:

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(testo integrale)
art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Titolo I - Rapporti civili
art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché‚ non si tratti di riti contrari al buon costume.

art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, n‚ di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

art. 27. La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II - Rapporti etico-sociali
art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devano essere attribuite per concorso.
Titolo III - Rapporti economici
art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s‚ e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.

art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché‚ l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

art. 46. Ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diritto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Titolo IV - Rapporti politici
art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né‚ l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Titolo I - Il Parlamento
Sezione I - Le Camere
art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché‚ non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

art. 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; n‚ può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II - La formazione delle leggi
art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

art. 78. Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari.

art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Titolo II - Il Presidente della Repubblica
art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che n‚ assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo III - Il Governo
Sezione I - Il Consiglio dei ministri
art. 92. Il Governo della Repubblica è composta del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

art. 96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II - La Pubblica Amministrazione
art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

art. 98. I pubblici impiegati sono a servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III - Gli organi ausiliari
art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale secondi i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge; al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Titolo IV - La Magistratura
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento iudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio:
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché‚ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali n‚ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario; le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti; le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio n‚ destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione
art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Titolo V - Le Regioni, Le Province, i Comuni
art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché‚ le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
  - ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
  - circoscrizioni comunali;
  - polizia locale urbana e rurale;
  - fiere e mercati;
  - beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
  - istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
  - musei e biblioteche di enti locali;
  - urbanistica;
  - turismo ed industria alberghiera;
  - tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
  - viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
  - navigazione e porti lacuali;
  - acque minerali e termali;
  - cave e torbiere;
  - caccia;
  - pesca nelle acque interne;
  - agricoltura e foreste;
  - artigianato;
  - altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

art. 120. La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi, alle istruzioni del Governo centrale.

art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

art. 124. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

art. 125. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

art. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

art. 128. Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

art. 129. Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

art. 130. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.

art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo VI - Garanzie costituzionali
Sezione I - La Corte costituzionale
art. 134. La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio Regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché‚, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
art. I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

art. II. Se alla data dell'elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli Regionali, partecipano all'elezione soltanto i componenti delle due Camere.

art. III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

art. IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

art. V. La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

art. VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

art. VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

art. VIII. Le elezioni dei Consigli Regionali è degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

art. IX. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

art. X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguisti che in conformità con l'articolo 6.

art. XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

art. XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e all'eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

art. XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici n‚ cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

art. XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.
L'ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola a soppressione della Consulta araldica.

art. XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

art. XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

art. XVII. L'assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l'elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

art. XVIII. La presente Costituzione è promulgata al Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché‚ ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA

controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea costituente
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI

Visto: Il guardasigilli
GRASSI